Demansionamento dipendente pubblico

Il demansionamento può dare luogo a danno risarcibile pur in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing.

Il nocumento va identificato negli aspetti di vita vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa in cui il prestatore di lavoro si trova ad operare.

L’esistenza del danno per demansionamento professionale può essere anche desunta in base ad una valutazione presuntiva, in relazione alle circostanze concrete del caso.

Demansionamento in un ente pubblico

Lavorando per un ente pubblico ci si rende perfettamente conto di quanto sia lunga la vita lavorativa. Al momento in cui si sottoscrive un contratto a tempo indeterminato si sa già che con ogni probabilità quello sarà il lavoro che accompagnerà sino alla pensione.

Ma anche nella pubblica amministrazione si può ovviamente essere trasferiti da un settore all’altro dello stesso ente, anche con relativo cambiamento delle mansioni svolte, e non sempre le nuove collocazioni soddisfano il dipendente. Nei casi più estremi, laddove l’ente abbia commesso un presunto illecito, si può addirittura finire in Tribunale.

Uno dei tanti esempi di ciò è costituito dalla storia di una dottoressa, dipendente del Comune di Venezia, che dopo aver ricoperto i più svariati ruoli all’interno dell’amministrazione, si vedeva assegnata a mansioni inferiori rispetto a quelle per cui era stata assunta, ritrovandosi di fatto in uno stato di inattività.

Ella veniva assunta dal Comune a far data dall’01/01/1990 nella V qualifica funzionale con mansioni di terminalista di ruolo e, poco dopo, il 24/10/1991, veniva trasferita su sua stessa richiesta presso il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, ove svolgeva mansioni amministrative e sostituiva di fatto il titolare del Centro che era stato collocato a riposo per inidoneità fisica; tali mansioni veniva svolte dalla donna sino al 14/12/1994.

Successivamente, dopo aver superato brillantemente un concorso interno, la dipendente veniva inquadrata nella VI qualifica funzionale con mansioni di istruttore amministrativo, progredendo dunque nella carriera, con assegnazione temporanea al Settore Commercio presso l’Ufficio Pubblici Esercizi di Venezia. Non soddisfatta, la donna chiedeva il trasferimento in data 21/04/1997 e di conseguenza veniva dapprima collocata presso la Segreteria Tecnico Amministrativa del Settore Cassa e di seguito presso la Segreteria del Dirigente, dove restava sino al 30/06/2000.

Nel nuovo millennio, la dipendente del Comune di Venezia partecipava ad un nuovo concorso interno, ottenendo la VII qualifica funzionale e con provvedimento del 7/7/2000 veniva inquadrata nella categoria D1, con mansione di Istruttore Direttivo – Area Amministrativa.

È in questo momento che iniziavano i primi problemi. Come poi sarebbe stato riferito dalla donna in giudizio, a partire da tale nuova promozione ella sarebbe stata oggetto di manovre ritorsive e punitive, che la portavano ad essere prima trasferita nuovamente presso il Settore Decentramento e poi al Servizio Gestioni Patrimoniali Venezia e Isole, dove si occupava di affittanze attive non residenziali e di concessioni amministrative attive di beni patrimoniali, occupandosi nello specifico anche di aggiornamento Istat dei canoni vigenti e di alcune istruttorie per la concessione in uso a terzi di beni di proprietà comunale.

Tuttavia, pur senza averne avuto alcun sentore, in data 18/12/2001 la dipendente veniva inaspettatamente trasferita presso la Direzione Centrale Finanza, apprendendo poi in un secondo momento che tale trasferimento era stato dettato dall’alta conflittualità con i colleghi e dal conseguente deterioramento di un clima sereno all’interno del precedente ufficio a cui era stata assegnata.

Non solo, dopo tale trasferimento la stessa era stata assegnata a mansioni inquadrabili nella categoria C, ossia una categoria inferiore rispetto a quella raggiunta dalla donna mediante la partecipazione a vari concorsi interni: era infatti chiamata a provvedere all’emissione del mandato di pagamento a seguito dell’inserimento dei dati richiesti dal programma, attività questa senza alcuna discrezionalità, studio o ricerca.

La goccia che faceva traboccare il vaso si realizzava in data 20/02/2004, quando in seguito all’assegnazione a mansioni non meglio precisate di monitoraggio del patto di stabilità, la dipendente continuava a trovarsi di fatto in uno stato di inattività e rifiutava di sottoscrivere la scheda di affido dell’obiettivo per il 2004.

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Ricorso avverso il demansionamento

Sulla base delle superiori circostanze, la dottoressa proponeva ricorso innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, chiedendo che le venisse riconosciuto il demansionamento e pertanto anche il risarcimento per i danni subiti per tutto l’arco del suo rapporto di lavoro con il Comune di Venezia.

Dopo aver escusso tutti i testimoni, in data 16/02/2007, il giudice si pronunciava con un parziale accoglimento delle domande della ricorrente, accertando che effettivamente questa era stata adibita a mansioni inferiori rispetto a quelle che avrebbe dovuto svolgere, ma con riferimento al solo periodo compreso tra il 18/12/2001 e il 06/10/2004.

Per l’effetto, il Comune di Venezia era condannato al risarcimento del danno in favore della dipendente in misura pari al 25% della retribuzione del livello di appartenenze D2, oltre alla maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all’effettivo saldo.

Il Tribunale condannava inoltre il Comune ad assegnare la dottoressa a mansioni corrispondenti al livello di appartenenza e rigettava ogni altra domanda della ricorrente.

Il 17/09/2007 l’amministrazione comunale proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, censurando la sentenza del Tribunale.

La causa veniva chiamata e discussa il 12/10/2010.

Il secondo grado introdotto dal comune

Il Comune presentava tre diversi motivi di gravame, in base ai quali la sentenza di primo grado risultava essere scorretta.

In primo luogo, l’amministrazione faceva presente che il trasferimento della donna all’Uoc Contabilità Generale Spese Straordinarie era stato pienamente giustificato, da un lato, per la carenza di personale dell’ufficio di destinazione, dall’atro lato, per la conflittualità precedentemente creatasi nell’ufficio di previa destinazione della dipendente.

In più, secondo il Comune, la dottoressa anche in quel caso era stata adibita alle mansioni più opportune per la sua categoria, ossia la categoria D, essendo chiamata a svolgere attività istruttoria, di redazione di atti complessi e di analisi e studio, nonché al monitoraggio del patto di stabilità.

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Con il secondo motivo, il Comune censurava invece la produzione di un danno professionale arrecato alla dottoressa, del quale ad avviso dell’appellante non era stata data alcuna prova durante il giudizio di primo grado.

Infine, con l’ultimo motivo di gravame, l’ente lamentava la contraddittorietà e l’illogicità della sentenza, avendo il giudice dato atto dell’inattività colpevole della dipendente e oltretutto rigettato le domande di illegittimità del trasferimento e di risarcimento dei danni per perdita di chance. Come dire, hai ragione ma non troppo.

Si costituiva in giudizio anche la parte appellata, la quale contestava i motivi di appello e ribadiva quanto già sostenuto con l’atto introduttivo del primo grado di giudizio, e cioè la sua assegnazione a mansioni inferiori e il conseguente danno arrecato alla sua professionalità e alla sua vita.

La sentenza della corte d’appello

Al fine di comprendere se vi fosse o meno stato demansionamento, la Corte innanzitutto richiamava la contrattazione collettiva nazionale in tema di lavoro alle dipendenze di un ente locale, così da chiarire se vi fossero delle difformità rispetto alle mansioni effettivamente svolte dalla parte appellata.

Nello specifico si faceva riferimento al CCNL Enti Locali 1998-2001, il quale alla categoria D comprendeva:1) elevate conoscenze plurispecialistichee di grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;2) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importati e diversi processi produttivi/ amministrativi; 3) elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;4) relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Sempre secondo il superiore CCNL, appartenevano invece alla categoria C i lavoratori assegnati ad attività caratterizzate da:1) approfondite conoscenze mono- specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; 2) relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Ciò premesso, la Corte osservava come la dottoressa fosse stata assegnata ad attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati dal dicembre del 2001. Detta circostanza era stata del resto anche confermata dai testimoni escussi nella fase istruttoria di primo grado, ivi compreso colui che era subentrato all’appellata nello svolgimento di quelle mansioni.

L’inserimento dei dati nel computer per l’emissione dei mandati di pagamento secondo la Corte non poteva effettivamente essere considerata come mansione rientrante nella categoria D, considerata la notevole ampiezza qualitativa e quantitativa che connota questo inquadramento contrattuale, per cui veniva ritenuto accertato il demansionamento.

Tuttavia, la Corte osservava che l’assegnazione a mansioni inferiori poteva però dirsi operante soltanto fino al luglio del 2003, e non sino al febbraio 2004 come affermato nella sentenza di primo grado, poiché dopo l’assegnazione dell’obiettivo 2003 la dipendente era rimasta inattiva per sua scelta, avendolo rifiutato ed avendone ricevuto un altro cui si dedicava da sola, senza collaborazione con i colleghi, ai quali invece toccava mandare avanti tutto il lavoro ordinario.

Durante tale arco di tempo, dunque, l’inattività era ricondotta dalla Corte ad una scelta volontaria della dipendente, non giustificata in nessun modo, non concretizzandosi dunque un’ipotesi di demansionamento.

Sulla base di tali argomentazioni, atteso il dettato dell’art. 2013 c.c., che vieta l’assegnazione del lavoratore a mansioni che non siano superiori o equivalenti a quelle per cui si è stati assunti o per cui si è sottoscritta la modifica contrattuale, i giudici di secondo grado quantificavano il danno subìto dalla dipendente demansionata.

Si sottolineava che il demansionamento può dar luogo a danno risarcibile identificato negli aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti dalla situazione lavorativa, che può anche essere desunto mediante valutazione presuntiva.Il disagio e la lesione alla professionalità, all’immagine ed alla dignità umana, sono stati desunti proprio in considerazione del raffronto tra la qualifica posseduta e il concreto confinamento in compiti il più delle volte meramente materiali ed esecutivi, e ciò per un apprezzabile lasso di tempo (1 anno e sei mesi).

Per cui, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, il Comune veniva condannato al risarcimento in favore dell’appellata del danno determinato in misura pari al 25% della retribuzione del livello di appartenenza D2 limitatamente al periodo dal 18.12.2001 al 30.6.2003, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Anche volendo condividere le motivazioni giuridiche che hanno condotto al riconoscimento di una somma risarcitoria in favore della lavoratrice, che appaiono assolutamente corrette e conformi alla normativa vigente, comunque dal punto di vista umano non può non rendercisi conto di particolari stranezze nella carriera lavorativa della donna.

Senz’altro, visto il numero esorbitante dei trasferimenti cui si è assistito nell’arco di poco più di dieci anni, talvolta per esigenze organizzative talaltra per volontà della stessa lavoratrice, di certo si può affermare che il carattere di quest’ultima non fosse troppo incline alla costruzione di solidi e duraturi rapporti con i colleghi, né tantomeno che ella manifestasse una particolare disponibilità alle richieste lavorative che le venivano effettuate.

Vi sono volte in cui il temperamento conflittuale prevale su ogni cosa e si finisce anche per sputare nel ricco piatto dove si sta mangiando.

Mobbing sul lavoro

Quando si parla di demansionamento non può che farsi riferimento anche al mobbing, inteso come fattispecie sussistente ogniqualvolta vi sia un comportamento volutamente vessatorio posto in essere dai colleghi o dal capo (in questo caso si parla del c.d. bossing), che finisce con il rendere la vita lavorativa impossibile.

Molto spesso, all’isolamento sul lavoro e alle giornate lavorative trascorse senza essere coinvolti dai colleghi né nelle questioni lavorative né tantomeno in quelle umani consegue una vera e propria sindrome depressiva, che di certo potrà essere risarcita se se ne darà prova dinanzi ad un giudice.

 

Corte d’appello di Venezia, Sez. lavoro, sentenza 16/03/2011, n. 623

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