Quando il demansionamento rappresenta l’unica via praticabile in luogo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del datore di lavoro, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede che governano il rapporto di lavoro, rappresentare al lavoratore la possibilità di un’assegnazione a mansioni inferiori.
Tuttavia, il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede non può spingersi sino a imporre al datore di lavoro una scelta organizzativa, che appartiene alla sua sfera di libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.
Qualunque individuo teme di non poter essere economicamente indipendente, di non riuscire a pagare le bollette, a fare la spesa e a mantenersi un tetto sopra la testa, ancor di più se sotto quel tetto ci sono anche dei bambini.
È per questo che quando si lavora la preoccupazione più grande è quella di venir licenziati, in particolar modo poiché si è perfettamente consapevoli che non sarà così semplice trovare un nuovo impiego e men che mai sarà semplice trovare un nuovo impiego con il buono stipendio che magari si aveva prima. E allora si sarebbe disposti ad accettare anche dei compromessi, come ad esempio essere trasferiti ad un ruolo che prevede delle mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali si era stati assunti; tutto pur di conservare il posto di lavoro.
Deve esser stato questo il pensiero di un dipendente della Biticino S.p.a., nel bresciano, che al momento in cui gli veniva comunicato il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a causa della riorganizzazione degli uffici, iniziava ad accusare la società di non avergli dato altra scelta, nonostante si fosse liberato poco prima il posto di responsabile dell’ufficio acquisti, che, sebbene di un livello inferiore rispetto al suo precedente incarico, gli avrebbe comunque consentito di restare in azienda e di non perdere il posto di lavoro.
Per di più tale ruolo si presentava anche come compatibile con il bagaglio professionale del dipendente il quale, sentendosi tradito da una società cui aveva dato tanto, decideva di intentare una causa dinanzi a giudice del lavoro del Tribunale di Brescia.
Ricorso avverso il licenziamento
L’azione per l’impugnativa del licenziamento veniva come detto incardinata presso l’Ufficio Giudiziario di Brescia, il quale in primo grado accoglieva le argomentazioni del ricorrente dichiarando illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La superiore posizione era confermata anche dalla Corte d’appello, cui il datore di lavoro era ricorso per la censura della sentenza di primo grado, che chiariva come, a fronte della soppressione del ruolo dovuta alla riorganizzazione aziendale, la Biticino S.p.a. non avesse offerto al lavoratore alcun reimpiego nelle mansioni inferiori, ancorchè vi fossero posti vacanti compatibili con la sua qualifica professionale.
Tale ulteriore provvedimento evidentemente non poteva soddisfare la società resistente, che decideva pertanto di proporre gravame avverso la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Biticino S.p.a. proponeva quattro diversi motivi di impugnazione.
In primo luogo, essa sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto illegittimo il licenziamento sulla base dell’errato assunto che l’azienda dovesse fornire la prova dell’esistenza di altre posizioni aperte relative allo svolgimento di mansioni inferiori.
Con il secondo motivo di impugnazione, inevitabilmente connesso al primo, la società sosteneva che non fosse suo onere prospettare al lavoratore uno spostamento in mansioni inferiori prima del licenziamento, poiché in realtà, ad avviso dell’azienda, era proprio su quest’ultimo che gravava l’onere di offrire la propria disponibilità per altre posizioni, attività che non era mai stata compita dal prestatore di lavoro.
Con la terza censura, la ricorrente lamentava poi l’ingerenza della Corte d’appello nelle scelte aziendali di riorganizzazione, sottolineando come non fosse compito dei giudici del secondo grado di giudizio entrare nel merito delle decisioni societarie, sostenendo arbitrariamente che esse fossero scorrette per il semplice fatto che avevano comportato il licenziamento del lavoratore.
Infine, con il quarto motivo di gravame, si censurava l’obbligo imposto dalla Corte d’appello di adottare determinate scelte imprenditoriali; obbligo illegittimo e ingiustificato.
Il lavoratore dal canto suo reiterava le argomentazioni già proposte nel corso dei due gradi del giudizio di merito, ribadendo l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto non gli era stata prospettata la possibilità di essere trasferito ad un altro ruolo che, sebbene con mansioni inferiori, avrebbe certamente accettato pur di non perdere il lavoro.
La sentenza della Corte di Cassazione
Vista la connessione tra tutti i motivi di censura avanzati dalla parte ricorrente, la Suprema Corte decideva di affrontarli tutti unitariamente.
Anzitutto, la Corte osservava che, attesa la costante giurisprudenza in tal senso, appariva corretto uniformarsi ad un principio già consolidato, secondo cui la disposizione di cui all’art. 2103 c.c., che dispone il divieto per il datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto, deve essere interpretata alla stregua del bilanciamento tra il diritto del datore a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto.
In questo modo, sottolineava la Corte, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori senza modifica del livello retributivo, in conseguenza di scelte imprenditoriali comportanti una ristrutturazione aziendale, si giustifica ed è legittima se essa rappresenta l’unica alternativa praticabile in luogo del licenziamento del giustificato motivo oggettivo.
Del resto, questa è l’interpretazione che si pone perfettamente in linea con la voluntas legis manifestata attraverso la riforma mediante il c.d. Jobs Act, che ha voluto consentire al datore di lavoro di procedere per la via del demansionamento quando questa si pone come unica alternativa al licenziamento.
In una prima fase della sua disamina, la Corte di Cassazione sembrava dunque accogliere le argomentazioni del lavoratore, specie allorchè sottolineava che, se il demansionamento si pone come unica via praticabile, allora sarà onere del datore di lavoro, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede che governano il rapporto di lavoro, rappresentare al lavoratore la possibilità di un’assegnazione a mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale.
Tuttavia, continuando nel proprio ragionamento, i giudici mutavano quella che era stata l’iniziale impressione, facendo prevalere, pur nel riconoscimento dei diritti del lavoratore, gli interessi del datore di lavoro e la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
E infatti, in sentenza si dà atto di come l’intervento dei giudici di merito abbia rappresentato una vera e propria ingerenza nelle scelte imprenditoriali della Biticino S.p.a., potere questo che non può appartenere all’autorità giudiziaria poiché vi sarebbe un contrasto con una libertà espressamente riconosciuta e garantita dalla Costituzione.
Prevedere la reintegrazione di un lavoratore la cui precedente posizione di lavoro è stata eliminata a seguito di una riorganizzazione aziendale, significa imporre al datore di lavoro delle scelte imprenditoriali che non possono esser assunte da un giudice, che non potrebbe evidentemente tener conto di tutti quei fattori che rientrano invece nella sfera di valutazione della dirigenza e dell’imprenditore stesso.
Ad avviso della Corte, è proprio questo che era accaduto nel caso di specie, perpetrandosi un’illegittima ingerenza da parte dei giudici di merito.
Alla luce pertanto di tali valutazioni, la Suprema Corte accoglieva il ricorso presentato dalla società e annullava la sentenza della Corte d’appello di Brescia, rigettando l’originaria domanda del lavoratore di dichiarare illegittimo il licenziamento.
Il bilanciamento tra gli interessi contrapposti, entrambi meritevoli di tutela, in caso di riorganizzazione aziendale non è certo attività semplice da svolgere.
Il lavoratore ha tutto il diritto e l’interesse a conservare il proprio posto di lavoro, ma è anche vero che il datore di lavoro non può essere condizionato, almeno non del tutto, da tali circostanze allorchè è chiamato a fare delle scelte che rendano maggiormente redditizia l’azienda. Del resto, un’azienda che non produce abbastanza profitti non potrebbe in ogni caso garantire lo stipendio ai propri lavoratori.
Non c’è dubbio dunque che si tratti di un argomento spinoso, la cui analisi non può prescindere dalle posizioni ideologiche di ciascuno di noi. I punti di vista sono totalmente diversi a seconda che ci si ponga ex latere lavoratore o ex latere datore di lavoro; tuttavia, si deve essere d’accordo su un punto: la necessità di assicurare la presenza di realtà societarie in pieno sviluppo, le quali attraverso una continua riorganizzazione consentano di tenere in vita la realtà economica del nostro paese.
Travalicando per un attimo l’interesse del singolo, che talvolta può anche venire in secondo piano, è meglio avere un’azienda che cerca di resistere, anche magari licenziando dei lavoratori, piuttosto che una fabbrica chiusa.
Di certo però la possibilità introdotta dal Jobs Act di assegnare a mansioni inferiori il lavoratore che si ritrovi senza una posizione in azienda non va strumentalizzata. Il rischio infatti, come in ogni nuovo intervento normativo in materia di diritto del lavoro è quello del “fatta la legge trovato l’inganno”. Troppo spesso accade invero che le norme in questo settore siano interpretate e deformate sempre e solo a vantaggio del datore di lavoro, che già di per sé ovviamente rappresenta la parte contrattuale forte.
Sentenze rilevanti
A proposito di demansionamento, molte sono le sentenze che si sono occupate dell’argomento, anche con riferimento al mobbing, molto spesso collegato all’assegnazione a mansioni inferiori.
Tra queste merita di essere ricordata la pronuncia del T.A.R. Bolzano, sez. I, 23/09/2015, n. 279, la quale ha ribadito che la dequalificazione, quand’anche sia provata nel corso del giudizio, non è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di mobbing, dovendosi all’uopo dimostrare l’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro.
È qui che sta la differenza netta tra i due istituti.
Mentre nel demansionamento, anche ai fini del risarcimento del danno, non è necessaria la sussistenza di un elemento psicologico particolare da parte del datore di lavoro, in quanto trattasi di circostanza oggettiva, la configurazione del mobbing non può invece prescindere dall’accertamento dell’intento vessatorio, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie.
Cass, civ., sez. lavoro, sentenza 19 novembre 2015, n. 23698

