L’equivalenza tra mansioni di provenienza e mansioni di nuova assegnazione deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle posizioni di lavoro poste a confronto, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine della nuova posizione a consentire la piena utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto.
L’equivalenza delle nuove mansioni alle ultime effettivamente svolte va quindi intesa in senso qualitativo, sicché, per la sussistenza di essa, non basta la sola equivalenza oggettiva, data dall’assimilabilità dei nuovi compiti ai precedenti e dalla catalogazione degli uni e degli altri nell’ambito della medesima categoria d’inquadramento, ma occorre altresì l’equivalenza sotto il profilo soggettivo, la quale implica che lo svolgimento delle nuove mansioni consenta l’utilizzazione e lo sviluppo del patrimonio professionale precedentemente acquisito. Continua a leggere Demansionamento del Dottore Dirigente reintegrato